Il D.Lgs. 12 gennaio 2019, n. 14, recante il “Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza in attuazione della Legge 19 ottobre 2017, n. 155”, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica il 14 febbraio 2019, ha introdotto alcune significative modifiche normative in ambito civilistico e concorsuale.
Alla luce della versione attuale del D.Lgs. 14/2019, le principali novità riguardano:
- la definizione di “crisi d’impresa”, anche tramite appositi indicatori;
- la previsione degli strumenti di allerta, degli obblighi di segnalazione a carico di alcuni soggetti qualificati (sindaci, revisori, Agenzia delle Entrate, INPS e Agente della Riscossione) e del procedimento di composizione assistita della crisi;
- la revisione e innovazione di alcune disposizioni riguardanti le tipologie di soluzione della crisi attualmente previste dalla “Legge Fallimentare”;
- la formulazione, per la prima volta, della disciplina dei gruppi di imprese in crisi;
- l’istituzione di un Albo dei professionisti incaricabili per le attività di gestione e controllo delle procedure di soluzione della crisi o dell’insolvenza;
- la modifica del codice civile, con particolare riguardo all’introduzione dell’obbligo, per le società, di adottare adeguati assetti organizzativi, amministrativi e contabili;
- la previsione del dovere dell’imprenditore individuale di assumere misure idonee per la tempestiva rilevazione della crisi d’impresa e la perdita di continuità aziendale.
L’art. 389, co. 1, del D.Lgs. 14/2019 differisce al 15.8.2020 l’entrata in vigore del “Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza”, ad eccezione di alcune specifiche disposizioni la cui applicazione è stabilita, dal successivo co. 2, già dal 16.3.2019, in particolare quelle riguardanti le seguenti tematiche:
- l’istituzione dell’Albo dei professionisti incaricabili per la gestione e il controllo delle procedure di soluzione della crisi;
- la certificazione dei debiti previdenziali, per premi assicurativi e fiscali;
- l’obbligo, posto in capo alle società, di adottare adeguati assetti organizzativi, amministrativi e contabili;
- l’estensione dei casi di nomina obbligatoria dell’organo di controllo o revisione legale dei conti della società a responsabilità limitata per le società di capitali che superino uno dei seguenti limiti:
- 2 milioni di attivo patrimoniale;
- 2 milioni di vendite di beni e/o prestazioni di servizi;
- 10 unità occupate in media nell’esercizio.
L’obbligo di nomina, scatta alla prima assemblea utile, dell’organo di controllo o del revisore.
La mancata nomina di tale organo, per i soggetti obbligati, comporterà la segnalazione obbligatoria, da parte dell’Ente camerale, al Tribunale competente, che provvederà alla nomina d’ufficio, oltre ad una responsabilità, anche patrimoniale, per gli organi amministrativi che non vi adempiano.
L’art. 14 della Legge 155/2017, ha prospettato l’introduzione dell’obbligo civilistico dell’imprenditore e degli organi sociali di istituire assetti organizzativi adeguati per la rilevazione tempestiva della crisi e della perdita della continuità aziendale, nonché di attivarsi per il tempestivo ricorso ad uno degli strumenti previsti dall’ordinamento per il superamento della crisi e il recupero della continuità aziendale.
Per quanto concerne il concetto di assetto organizzativo, deve intendersi l’insieme delle regole e delle procedure finalizzate a garantire la corretta attribuzione del potere decisionale in relazione alle capacità e responsabilità dei singoli soggetti. L’assetto amministrativo e contabile riguarda, invece, la rilevazione contabile completa, tempestiva e attendibile, la produzione di informazioni valide e utili per le scelte di gestione e la salvaguardia del patrimonio aziendale, nonché di dati attendibili per la formazione del bilancio.
Una delle principali novità del D.Lgs. 14/2019 è rappresenta dalla definizione di “crisi”, ed identifica la crisi con “lo stato di difficoltà economico-finanziaria che rende probabile l’insolvenza del debitore, e che per le imprese si manifesta come inadeguatezza dei flussi di cassa prospettici a far fronte regolarmente alle obbligazioni pianificate”.
Questa disposizione individua, pertanto, una definizione finanziaria prospettica di crisi: pur entrando formalmente in vigore dal 15 agosto 2020, potrebbe, tuttavia, costituire un utile punto di riferimento durante il periodo transitorio per l’osservanza degli obblighi civilistici sull’adeguatezza degli assetti societari.
L’art. 13, co. 1, del D.Lgs. 14/2019, introduce specifici indicatori che dovrebbero essere in grado di prevenire possibili situazioni di crisi, in particolare costituiscono indicatori di crisi gli squilibri di carattere reddituale, patrimoniale o finanziario, rapportati alle specifiche caratteristiche dell’impresa e dell’attività imprenditoriale svolta dal debitore, rilevabili attraverso appositi indici che diano evidenza della sostenibilità dei debiti per almeno i sei mesi successivi e delle prospettive di continuità aziendale per l’esercizio in corso o, quando la durata residua dell’esercizio al momento della valutazione è inferiore a sei mesi, per i sei mesi successivi.
A questi fini, sono indici significativi quelli che misurano la sostenibilità degli oneri dell’indebitamento con i flussi di cassa che l’impresa è in grado di generare e l’adeguatezza dei mezzi propri rispetto a quelli di terzi. Costituiscono altresì indicatori di crisi ritardi nei pagamenti reiterati e significativi.
Diventerà essenziale anticipare tali esiti per poter porre in essere tutte le misure necessarie per mantenere gli equilibri richiesti, dotandosi di strumenti adeguati.
Lo studio rimane a disposizione per effettuare un check up in azienda per evidenziare i gap rispetto alle prescrizioni della riforma e pianificare un progetto di progressivo adeguamento degli assetti organizzativi per evitare le severe sanzioni previste dal codice della crisi
Lascia un Commento
Vuoi partecipare alla discussione?Sentitevi liberi di contribuire!