Qualche giorno fa abbiamo introdotto l’argomento relativo agli strumenti che possono essere adottati per la tutela del patrimonio, fornendo alcuni spunti con riferimento al Fondo Patrimoniale.
Avevamo anche anticipato che l’argomento si sarebbe ampliato introducendo un secondo strumento di tutela: le Polizze Assicurative/Fondi Pensione e Previdenza Integrativa.
POLIZZE ASSICURATIVE/FONDI PENSIONE-PREVIDENZA INTEGRATIVA
Polizze assicurative
L’assicurazione sulla vita (artt. 1919 e segg. c.c.) è un contratto in cui l’assicuratore, a fronte del pagamento da parte dell’assicurato di un premio periodico oppure unico, assume l’obbligazione di corrispondere una rendita o pagare un determinato capitale, in conseguenza del verificarsi di un evento attinente alla vita umana (morte – sopravvivenza), o alla scadenza di un termine predeterminato.
Vi sono pertanto tre tipi di polizze:
- assicurazione caso morte: l’assicuratore si obbliga a pagare una somma alla morte dell’assicurato, oppure ad un’epoca prestabilita, cessando il pagamento del premio con la morte dell’assicurato;
- assicurazione caso sopravvivenza: l’assicuratore si obbliga a pagare un capitale o una rendita ad un’epoca prestabilita, nel caso l’assicurato sia ancora in vita;
- assicurazione mista: l’assicuratore si obbliga a pagare il capitale alla morte dell’assicurato, o ad un’epoca fissa, se a tale data l’assicurato sia ancora in vita.
Esecuzione delle polizze assicurative
Articolo 1923 c.c.: le somme dovute dall’assicuratore al contraente o al beneficiario non possono essere sottoposte ad azione esecutiva e quindi a pignoramento e non sono sottoponibili a sequestro conservativo o giudiziale (codice procedura civile 491 e seguenti, 670 e seguenti); l’esercizio delle azioni esecutiva e cautelare è escluso ai creditori del contraente e ai creditori del beneficiario. Il divieto di azioni esecutive e cautelari vale finchè le somme si trovano presso l’assicuratore e non vale dopo che il denaro è stato percepito dall’avente diritto
Fondi pensione – previdenza integrativa
Esecuzione fondi pensione – previdenza integrativa
Durante la fase di accumulo il capitale che si va formando non è soggetto a sequestro, né a pignoramento né è cedibile da parte dell’interessato in quanto rientra nel patrimonio del fondo pensione e non è nelle disponibilità dell’interessato. Le anticipazioni e i riscatti, invece, non sono soggetti a vincoli di cedibilità e quindi sono sequestrabili e pignorabili.
Occorre prestare attenzione alla polizza “UNIT e INDEX LINKED”: è un contratto in cui il premio versato garantisce un rendimento collegato all’andamento di un fondo finanziario (Unit Linked) o di un indice azionario (Index Linked), che può essere riscosso, insieme al capitale versato, non solo in
caso di morte dell’assicurato, ma anche alla scadenza naturale del contratto assicurativo.
La polizza “Unit e Index-Linked” non può definirsi quale polizza vita in quanto tale contratto prevede un investimento finanziario che non è finalizzato a soddisfare principalmente bisogni di carattere previdenziale, la cui redditività è esclusivamente legata a fenomeni di tipo finanziario, quali indici azionari o rendimenti dei fondi di investimento e non assicura la restituzione alla scadenza del capitale versato: risulta pertanto sequestrabile e pignorabile.
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